Dettagli Operativi
Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (nel seguito: d.lgs. 130/10) introduce, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, misure finalizzate a rendere il mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale anche attraverso il potenziamento delle infrastrutture di stoccaggio.
Nel favorire l’anticipazione degli effetti conseguenti allo sviluppo della nuova capacità di stoccaggio, l’articolo 9, comma 2, del d.lgs. 130/10, stabilisce che l'Autorità di Regolazione per Energia Rete e Ambiente (nel seguito: ARERA) disciplini misure che comprendano la possibilità per i soggetti investitori - di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1 e 3 - di poter richiedere alla società Gestore dei servizi energetici S.p.A. (nel seguito: GSE), fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove capacità di stoccaggio e per un periodo comunque non superiore a 5 (cinque) anni, di consegnare il gas naturale nel periodo estivo ed averlo riconsegnato nel successivo periodo invernale, per quantità massime corrispondenti alle quote della nuova capacità di stoccaggio non ancora entrata in esercizio e loro assegnata ai sensi dell’articolo 7 del predetto decreto.
L’articolo 11, comma 1, del d.lgs. 130/10 introduce, inoltre, misure a favore della flessibilità dell’offerta nel mercato del gas naturale, stabilendo che al fine di promuovere la liquidità del mercato all’ingrosso del gas naturale, le misure di cui all’articolo 9, comma 1, prevedono l’obbligo per i soggetti investitori che si avvalgano di dette misure, di offrire in vendita nei sistemi di negoziazione gestiti dal Gestore dei mercati energetici i quantitativi di gas naturale agli stessi resi disponibili nel periodo invernale attraverso i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo 9.
Con deliberazione ARG/gas 193/10 del 4 novembre 2010 avente ad oggetto la Determinazione delle misure dei corrispettivi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, come successivamente modificata ed integrata, l’ARERA, nel dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del D.lgs. 130/10, ha introdotto la disciplina delle misure ivi previste (nel seguito: misure transitorie fisiche), stabilendo, all’articolo 3, comma 3.3, che il soggetto investitore, che intende avvalersi delle misure transitorie fisiche, introdotte dall’articolo 9, comma 2, del d.lgs. 130/10, e disciplinate della citata deliberazione, debba sottoscrivere, ai fini dell’acquisizione della qualifica di “soggetto investitore aderente”, un apposito contratto con il GSE, che disciplini, tra l’altro, le modalità con cui il soggetto investitore aderente deve offrire in vendita nei sistemi di negoziazione gestiti dal GME le quantità di gas relativamente alle quali tale soggetto ha richiesto al GSE di avvalersi delle misure transitorie fisiche.
Con successiva deliberazione ARG/gas 79/11 del 23 giugno 2011, l’ARERA ha previsto, tra l’altro, che il GSE e il GME si coordinino al fine di definire le modalità con cui il soggetto investitore aderente deve offrire in vendita nei sistemi di negoziazione gestiti dal GME le quantità di gas rese disponibili al medesimo soggetto dagli stoccatori virtuali abbinati; e che tali disposizioni operative siano inviate all’Autorità per l’approvazione, e successivamente opportunamente recepite nello schema di contratto tra il GSE e il soggetto investitore aderente.
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Nel dare attuazione alle previsioni di cui alla deliberazione ARG/gas 79/11, il GSE ed il GME hanno formulato una proposta avente ad oggetto le modalità di offerta in vendita, nei sistemi di negoziazione gestiti dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., delle quote di gas rese disponibili ai soggetti investitori aderenti dagli stoccatori virtuali abbinati - approvata dall’ARERA con deliberazione 67/2012/R/GAS dell’1 marzo 2012 (nel seguito: deliberazione 67/2012/R/GAS) con la quale è stato, tra l’altro, disposto che l’insieme dei sistemi di negoziazione del GME, nell’ambito dei quali i soggetti investitori aderenti potranno adempiere all’obbligo di offerta dei quantitativi di gas resi disponibili dagli stoccatori virtuali abbinati, siano costituiti alternativamente o cumulativamente:
A. dalla Piattaforma di negoziazione per l’offerta di gas naturale (P-GAS), attraverso la predisposizione di un apposito comparto, denominato “Ex d.lgs. 130/10” .
B. dal Mercato a pronti del gas (MGP-GAS) organizzato e gestito dal GME.
I soggetti investitori aderenti potranno adempiere all’obbligo d’offerta direttamente oppure mediante un soggetto terzo mandatario. In tale secondo caso, la qualifica di operatore venditore della P-GAS, comparto ex d.lgs. 130/10, ovvero di operatore del M-GAS o di entrambi i sistemi di negoziazione dovrà essere ottenuta da tale soggetto terzo mandatario.
L’obbligo di offerta si considera assolto qualora il quantitativo complessivo giornaliero di gas offerto sul MGP-GAS e/o sulla P-GAS (comparto ex d.lgs. 130/10) sia pari al quantitativo di gas reso disponibile dagli stoccatori virtuali abbinati in ciascuno dei giorni appartenenti al periodo corrispondente all’obbligo (1 ottobre – 31 marzo).
1) Comparto “ex d.lgs. 130/10” della P-GAS
modalità di partecipazione alla P-GAS, modalità di offerta e prodotti negoziabili sul comparto ex d.lgs. 130/10
-modalità di partecipazione alla P-GAS
Le modalità di partecipazione alla P-GAS sono quelle previste nel Regolamento della Piattaforma P-GAS - approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in data 23 aprile 2010, come da ultimo modificato ed integrato al fine di disciplinare il nuovo comparto ex d.lgs. 130/10.
I soggetti già operatori della P-GAS non devono sottoporre nuovamente al GME la domanda di ammissione, risultando, per gli effetti, automaticamente operatori anche del comparto ex d.lgs. 130/10 della P-GAS.
Gli users degli operatori della P-GAS sono abilitati ad accedere a tutti i comparti della P-GAS, fermo restando che, ai fini della presentazione delle offerte dovranno essere precedentemente completate le procedure di abilitazione previste per ciascun comparto.
I soggetti che non siano operatori della P-GAS, per potere assumere tale qualifica dovranno presentare la domanda di ammissione alla P-GAS, corredata dei relativi allegati (http://www.mercatoelettrico.org/it-it/Home/Accesso-ai-Mercati/Gas/P-GAS/ComePartecipare) e sottoscrivere il contratto di adesione alla stessa, secondo le modalità stabilite al Titolo II del Regolamento della P-GAS. A tal proposito si comunica che la domanda di partecipazione con i relativi allegati ed il contratto di adesione alla P-GAS potranno essere presentate al seguente indirizzo:
Gestore dei mercati energetici S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124
00197 – Roma
già a partire dal 16 aprile 2012 e comunque compatibilmente con i tempi previsti per lo svolgimento della procedura di ammissione da parte del GME (Titolo II Regolamento P-GAS) e con le modalità ed i tempi connessi alla tipologia di prodotto con il quale si intende assolvere all’obbligo sulla P-GAS.
-modalità di offerta sul comparto ex d.lgs. 130/10
Le contrattazioni nell’ambito del comparto ex D.lgs. 130/10 avverranno secondo la modalità di negoziazione continua, al pari di quanto avviene nell’attuale comparto Import.
Ai fini delle negoziazioni sul suddetto comparto, si è scelto di utilizzare il MWh, anziché il GJ, come unità di misura delle quantità di gas oggetto delle negoziazioni.
In particolare:
o Il GME organizzerà un book di negoziazione in corrispondenza di ciascun prodotto offerto in vendita da ciascun operatore.
o L’operatore acquirente può presentare offerte per i prodotti offerti in vendita da un operatore venditore solo dopo aver accettato le relative condizioni di fornitura definite dal venditore stesso e dopo aver ricevuto da quest’ultimo l’autorizzazione a partecipare al proprio book di negoziazione.
L’operatore[1] che decide di adempiere all’obbligo di offerta nell’ambito del comparto ex D.lgs. 130/10 della P-GAS dovrà trasmettere al GME le condizioni di fornitura che regolano la cessione di gas nel comparto “ex d.lgs.130/10”, debitamente siglate e sottoscritte dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito di poteri di rappresentanza, secondo quanto previsto nel Regolamento della P-GAS.
Segnatamente, con riferimento all’adempimento dell’obbligo di offerta sulla P-GAS, ciascun operatore può offrire in vendita i quantitativi di gas resi disponibili dallo stoccatore virtuale abbinato mediante contratti mensili ovvero mediante contratti semestrali.
Al momento della presentazione delle condizioni di fornitura l’operatore dovrà indicare espressamente il comparto di riferimento e i prodotti a cui si riferiscono dette condizioni di fornitura.
A tal proposito si comunica che le condizioni di fornitura, valevoli a far data dal giorno di messa in esercizio del nuovo comparto ex d.lgs. 130/10 (7 maggio 2012) della P-GAS, potranno essere presentate al seguente indirizzo:
Gestore dei mercati energetici S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124
00197 – Roma
già a partire dal 16 aprile 2012 e comunque compatibilmente con i tempi previsti per le verifiche formali e la pubblicazione delle condizioni di fornitura da parte del GME (Titolo II Regolamento P-GAS) e con le modalità ed i tempi connessi alla tipologia di prodotto con il quale si intende assolvere all’obbligo sulla P-GAS.
-prodotti negoziabili sul comparto ex d.lgs. 130/10
Nell’ambito del comparto ex d.lgs. 130/10 potranno essere negoziati i seguenti prodotti:
contratto mensile è negoziabile a partire dal primo giorno di mercato aperto del secondo mese antecedente l’inizio del periodo di consegna, fino all’ultimo giorno di mercato aperto del mese antecedente l’inizio del periodo di consegna (periodo di negoziazione pari a 2 mesi).
contratto semestrale si riferisce al periodo invernale (1 ottobre - 31 marzo) ed è negoziabile a partire dal primo giorno di mercato aperto del mese di marzo dell’anno termico antecedente a quello corrispondente al contratto semestrale in oggetto, fino all’ultimo giorno di mercato aperto del mese di settembre dell’anno termico antecedente a quello corrispondente al contratto semestrale in oggetto (periodo di negoziazione pari a 7 mesi).
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo, i lotti offerti in vendita devono rimanere disponibili nell’ambito della piattaforma, ove non siano stati oggetto di cessione, per:
a) un periodo consecutivo di 180 giorni nel caso di prodotti semestrali;
b) un periodo consecutivo di 30 giorni nel caso di prodotti mensili.
Si evidenzia che, ai sensi della deliberazione 67/2012/R/gas, per l’anno termico dello stoccaggio 2012-2013, relativamente al prodotto semestrale, l’obbligo di offerta si intende assolto se tale prodotto rimane in vendita, ove non sia stato oggetto di cessione, per un periodo non inferiore al periodo di negoziazione decorrente dalla prima sessione utile, dedotti 30 giorni.
2) Mercato a pronti del gas (MGP-GAS)
modalità di partecipazione e di negoziazione sul MGP-GAS
-modalità di partecipazione al MGP-GAS
Le modalità di partecipazione al mercato MGP-GAS, nonché quelle di presentazione delle offerte di negoziazione sono quelle previste nel Regolamento del mercato del gas (M-GAS) - approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 26 novembre 2010, come successivamente modificato ed integrato.
I soggetti già operatori del M-GAS non devono sottoporre nuovamente al GME la domanda di ammissione, risultando, per gli effetti, automaticamente operatori del mercato e quindi abilitati a presentare offerte anche volte ad assolvere all’obbligo di cui alla deliberazione 67/2012/R/gas.
I soggetti che non siano operatori del M-GAS, per potere assumere tale qualifica dovranno presentare la domanda di ammissione alla M-GAS e sottoscrivere il contratto di adesione alla stessa, secondo le modalità stabilite al Titolo II del Regolamento del M-GAS. A tal proposito si comunica che la domanda di partecipazione con i relativi allegati ed il contratto di adesione alla P-GAS potranno essere presentate al seguente indirizzo:
Gestore dei mercati energetici S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124
00197 – Roma
in tempi congrui con le previsioni del Regolamento del M-GAS, tenendo a tal fine presente che l’operatore che decide di adempiere all’obbligo di offerta nell’ambito del MGP-GAS è tenuto a presentare offerte, corrispondenti al quantitativo complessivo di gas reso disponibile dallo stoccatore virtuale abbinato soggetto all’obbligo ovvero alla quota di tale quantitativo che residua rispetto a quantitativi offerti sulla P-GAS, per tutto il periodo corrispondente all’obbligo (1 ottobre – 31 marzo).
Al fine di garantire condizioni di accesso non discriminatorie tra i due sistemi di negoziazione del GME (P-GAS ed M-GAS), il GME ha previsto l’eliminazione del corrispettivo di accesso, pari ad € 7.500,00, e del fisso annuo, pari ad € 10.000,00, con decorrenza dal 1° maggio 2012 per il M-GAS.
A tal proposito si comunica che, per gli operatori che avessero già provveduto al versamento degli importi relativi al corrispettivo fisso annuo da considerare di competenza dell’anno 2012, a decorrere dal 1° di maggio, il GME emetterà la relativa nota di credito a storno delle somme non dovute e procederà alla restituzione di tali importi mediante bonifico bancario.
-modalità di negoziazione sul MGP-GAS
Le contrattazioni nell’ambito del Mercato del Giorno Prima del Gas (MGP-GAS), come previsto dalla versione del Regolamento vigente, si svolgeranno secondo la modalità di negoziazione continua seguita da una fase di negoziazione asta.
[1] Le condizioni di fornitura dovranno essere presentate ed intestate all'operatore della P-GAS che su tale piattaforma (comparto ex d.lgs. 130/10) intende assumere la qualifica di operatore venditore. Ciò, quindi, prescindendo dal fatto che tale operatore sia esso stesso un soggetto investitore aderente ovvero un mandatario di quest'ultimo.