GME-Accesso ai Mercati

Accesso ai Mercati

Elettricità - Piattaforma Conti Energia

FATTURAZIONE DEI CCT

Considerata W la settimana in cui in cui l'energia oggetto di registrazione dei programmi è andata in consegna sulla PCE, il periodo di fatturazione delle partite economiche relative alla valorizzazione dei CCT è il mese di calendario in cui tali partite sono state regolate finanziariamente.

Per ogni periodo di fatturazione, entro i termini stabiliti nelle DTF, il GME mette a disposizione degli operatori:

  1. una o più comunicazioni di fattura proforma per le vendite effettuate in favore degli operatori (diversi dagli operatori PA) e regolate finanziariamente nel mese solare di riferimento;
  2. una o più comunicazioni di fattura proforma per le vendite effettuate dagli operatori e regolate finanziariamente nel mese solare di riferimento. In particolare, tali comunicazioni recano tutte le informazioni necessarie agli operatori per la predisposizione delle fatture da emettere nei confronti del GME.


Entro i termini stabiliti nella DTF n. 06 PCE, il GME emette, nei confronti degli operatori acquirenti (diversi dagli operatori PA) le fatture relative alle partite regolate finanziariamente nell'ambito del medesimo mese solare.

Per gli operatori PA, entro i termini stabiliti nella DTF n. 06 PCE, il GME invia le fatture relative alle partite economiche concluse in acquisto sulla PCE da parte degli stessi.

Entro i termini stabiliti nella DTF n. 06 PCE, il GME riceve dalla generalità degli operatori venditori le fatture passive relative alle partite regolate finanziariamente nel medesimo mese solare.

Lo scambio delle comunicazioni relative alle fatture proforma e delle fatture, fra il GME e gli operatori, avviene attraverso la messa a disposizione sulla piattaforma informatica "SetService". Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, le fatture sono trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

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FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Considerato "M" il mese relativo agli scambi sulla PCE, nel mese "M+1" ed entro i termini stabiliti nelle DTF, il GME provvede a mettere a disposizione degli operatori una o più comunicazioni di fattura proforma per i corrispettivi dovuti al GME a fronte di ogni MWh scambiato.
Il GME emette ad ogni operatore una o più fatture relative ai corrispettivi maturati sulla PCE nel mese M entro il 6° giorno lavorativo del mese M+1. Ove applicata, l'IVA sui corrispettivi è con aliquota ordinaria.

Con riferimento alla fatturazione degli altri corrispettivi previsti sulla PCE, Il GME emette ad ogni operatore la fattura per:

  1. il corrispettivo di accesso, entro cinque giorni successivi alla data del provvedimento di ammissione;
  2. il corrispettivo fisso annuo, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla data del provvedimento di ammissione, per i primi dodici mesi, e successivamente ogni dodici mesi.


Lo scambio delle comunicazioni relative alle fatture proforma e delle fatture, fra il GME e gli operatori, avviene attraverso la messa a disposizione sulla piattaforma informatica "SetService".Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, le fatture sono trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

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FISCALITÀ

La Legge n. 239 del 23 agosto 2004 di “Riordino del settore energetico”, in vigore dal 28 settembre 2004, detta disposizioni puntuali relativamente al trattamento fiscale delle operazioni effettuate sul mercato elettrico e viene applicata anche alla PCE.

In particolare, il comma 38 dell’art. 1 di tale Legge, dispone che “Le operazioni effettuate sui mercati gestiti dal soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6”.

L’elenco e la descrizione dei codici IVA utilizzati del GME per la fatturazione delle partite economiche e dei corrispettivi è consultabile qui.

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GME SOGGETTO SPLIT PAYMENT

Il GME rientra tra i soggetti per i quali trova applicazione il sistema di liquidazione dell’IVA denominato “split payment”, ai sensi dell’articolo 17-ter, comma 1bis del D.P.R. 633/72.

Pertanto, gli operatori stabiliti in Italia dovranno emettere fattura con l’applicazione di tale sistema nei confronti del GME per le partite economiche relative alla valorizzazione dei CCT.

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CORRISPETTIVO PER L'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO (CCT)

Per i CCT trova applicazione il regime sulla territorialità dell’IVA delle prestazioni di servizio.
Pertanto, le partite economiche relative alla valorizzazione dei CCT:

  1. tra controparti titolari di partita IVA in Italia sono assoggettate ad IVA con l’aliquota ordinaria, salvo il caso in cui il committente italiano sia un esportatore abituale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/72, nei confronti del quale verrà emessa una fattura senza IVA;
  2. tra operatori comunitari non sono soggette ad IVA qualora l’acquirente sia soggetto passivo di imposta nel proprio Paese. È l’operatore, in questo caso, ad applicare il reverse charge;
  3. tra operatori extracomunitari non sono soggette ad IVA.


Il GME emette fattura per i CCT, facendo riferimento al sistema di liquidazione dell’IVA denominato “split payment”, agli operatori stabiliti in Italia che attestino, mediante presentazione di apposita autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00, di rientrare nel perimetro di applicazione dello split payment.
Un esempio di dichiarazione per lo status di operatore soggetto a split payment è reperibile qui.

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APPLICAZIONE IVA AI CORRISPETTIVI FATTURATI DAL GME

I corrispettivi del GME sono qualificati come prestazioni di servizio generiche la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo in cui è stabilito il committente soggetto passivo d’imposta così come previsto dall’articolo 7ter del D.P.R. 633/72, in recepimento dell’articolo 44 della Dir. 2006/112/CE.

Pertanto, il GME emette fattura con IVA nella misura ordinaria quando il committente è un soggetto passivo stabilito in Italia, salvo il caso in cui il committente italiano sia un esportatore abituale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/72, nei confronti del quale viene emessa una fattura senza IVA.

Il GME emette invece fattura senza IVA quando il committente è un operatore comunitario soggetto passivo nel proprio Paese. È l’operatore, in questo caso, ad applicare il reverse charge.

Nel caso di operatore extracomunitario, il GME emette una fattura senza applicazione dell’IVA.

Il GME emette fattura per i corrispettivi, facendo riferimento al sistema di liquidazione dell’IVA denominato “split payment”, agli operatori stabiliti in Italia che attestino, mediante presentazione di apposita autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00, di rientrare nel perimetro di applicazione dello split payment.

Un esempio di dichiarazione per lo status di operatore soggetto a split payment è reperibile qui.

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