Con Decreto del 6 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 74 del 28 marzo 2013 (nel seguito: D.M. 6 marzo 2013), il Ministero dello Sviluppo Economico nell’approvare, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge n. 99/09, la Disciplina del mercato del gas naturale (nel seguito: Disciplina) - che raccoglie in un unico corpo normativo le regole di funzionamento del mercato a termine fisico del gas naturale, di cui all’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 93 del 1 giugno 2011, e quelle relative al mercato a pronti del gas naturale, operativo dal 10 dicembre 2010 e disciplinato dal Regolamento del mercato del gas, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 26 novembre 2010 e ss.mm.ii. (nel seguito: Regolamento Gas) – ha previsto che la data di avvio del Mercato a termine del gas naturale è determinata con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, su proposta del GME, decorso un adeguato periodo di sperimentazione.
Conseguentemente, in ragione delle sinergie esistenti tra il meccanismo di funzionamento del mercato a termine e quello del mercato a pronti del gas naturale, nonché della contiguità e del coordinamento tecnico-operativo sussistente tra i medesimi mercati, anche l’efficacia delle regole relative al mercato a pronti, contenute nella Disciplina, è stata differita alla data di avvio del Mercato a termine del gas naturale, continuandosi ad applicare fino a tale data le disposizioni contenute nel Regolamento Gas.
Con Decreto del 9 agosto 2013 (nel seguito: Decreto 9 agosto 2013), il Ministero dello Sviluppo Economico, ha determinato, ai sensi del citato articolo 1, comma 3, del D.M. 6 marzo 2013, la data di avvio del Mercato a termine del gas naturale, fissando la stessa al 2 settembre 2013, prevedendo, altresì, che: i. il GME, al fine di dare prontamente avvio alle negoziazioni del Mercato a termine del gas secondo le tempistiche poste dal Decreto 9 agosto 2013, apporti, ai sensi dell’articolo 3, comma 3.6, della Disciplina, le modifiche e le integrazioni alla medesima Disciplina, che si rendono necessarie conseguentemente allo svolgimento del periodo di sperimentazione, nonché alla definizione delle modalità applicative delle condizioni regolatorie prodromiche all’avvio della nuova configurazione del mercato del gas; ii. a far data dal 2 settembre 2013, il Regolamento Gas è integralmente sostituito dalla Disciplina; iii. al fine di riconoscere ai soggetti interessati un adeguato periodo di apprendimento delle disposizioni di cui alla nuova Disciplina gas, il GME, fermo restando l’entrata in vigore della stessa alla data di avvio del MT-GAS, in deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 3.6, della Disciplina gas, pubblichi sul proprio sito internet la nuova Disciplina gas sin dalla data di adozione del decreto di determinazione della data di avvio del MT-GAS.
A seguito dell’introduzione del MT-GAS l’operatività della piattaforma dell’attuale mercato a pronti del gas cesserà il proprio esercizio in quanto sostituita dalla piattaforma di mercato del nuovo MGAS, regolato dalla Disciplina gas. La configurazione del mercato del gas risulta, quindi, essere la seguente:
- mercato del gas a pronti (MP-GAS), costituito dal Mercato del Giorno Prima del Gas (MGP-GAS) e dal Mercato Infragiornaliero del Gas (MI-GAS);
- mercato del gas a termine (MT-GAS).
A decorrere dal 2 settembre 2013, l’MGAS, in conformità di quanto disposto dal Decreto 9 agosto 2013 sarà pertanto regolato dalle disposizioni contenute nella Disciplina, nonché dalle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF) in vigore dal 2 settembre 2013, che troveranno, quindi, applicazione per la partecipazione sia al MP-GAS che al MT-GAS, salvo naturalmente la facoltà per gli operatori già ammessi al mercato di esercitare il diritto di recesso nei 15 giorni successivi alla data di entrata in vigore della stessa Disciplina, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera a), del Contratto di adesione sottoscritto al momento della presentazione della domanda di ammissione.
Sul MT-GAS sono automaticamente ammessi ad operare tutti gli operatori attualmente iscritti al mercato del gas senza necessità di presentazione di ulteriore domanda e/o documentazione, salvo quanto previsto nel seguito in tema di garanzie. Pertanto, a fronte degli ulteriori servizi forniti dal GME, tali operatori saranno tenuti a corrispondere al GME stesso solo i corrispettivi per i MWh oggetto delle negoziazioni concluse sul MT-GAS. Per tali operatori, in relazione ai soggetti deputati all’accesso al sistema informatico del MT-GAS, il GME inserisce automaticamente gli utenti indicati al punto 6) della domanda di ammissione al mercato del gas, come successivamente ed eventualmente modificati ed integrati, attualmente abilitati ad operare sul MP-GAS.
Qualora gli operatori vogliano differenziare o integrare i soggetti da abilitare a MP-GAS e/o a MT-GAS dovranno presentare la “richiesta di gestione abilitazioni utenti” ovvero la “richiesta di integrazione di abilitazioni utenti”.
I soggetti che non abbiamo ancora assunto la qualifica di operatore del MGAS, che intendano partecipare al predetto mercato, dovranno presentare apposita domanda di ammissione. Per il dettaglio si rinvia alla Disciplina.
Tutti gli operatori che concludono transazioni sul MGAS sono tenuti al versamento del contributo di cui all’articolo 8 della Disciplina, applicato ai MWh negoziati.
Con riferimento al sistema di garanzia, qualora gli operatori del mercato del gas abbiano già presentato al GME una garanzia fideiussoria, in corso di validità, dovranno effettuare una mera sostituzione delle stesse utilizzando il nuovo modello di fideiussione (Allegato C) di cui all’articolo 55, comma 55.1, della Disciplina del Mercato del gas naturale. Infatti, le fideiussioni bancarie a prima richiesta rilasciate ai sensi dell’articolo 45, comma 45.1, del Regolamento del mercato del gas, cesseranno di produrre i loro effetti dal 2 settembre 2013.
Per la richiesta di restituzione delle garanzie di cui all’articolo 45, comma 45.1, del Regolamento del mercato del gas, è necessario inviare una e-mail all’indirizzo contab@mercatoelettrico.org indicando i dati della garanzia bancaria da restituire (istituto fideiubente, numero di riferimento, importo e l’operatore nell’interesse del quale è stata rilasciata) nonché l’indirizzo presso il quale fare recapitare l’originale del documento, il GME effettuerà le opportune verifiche e procederà alla restituzione del documento originale se la garanzia sarà libera da impegni o vi procederà solo una volta che gli stessi verranno regolarizzati.
Le nuove fideiussioni di cui all’articolo 55, comma 55.1, della Disciplina del Mercato del gas naturale, andranno presentate o spedite (possibilmente a mezzo Raccomandata A/R o a mezzo corriere) esclusivamente all’Istituto affidatario del GME, al seguente indirizzo:
Banca Popolare di Sondrio
Società Cooperativa per Azioni
Viale Cesare Pavese, 336
00144 – Roma
Alla c.a.: Ufficio Crediti
Con riferimento invece alle garanzie finanziarie nella forma di deposito cauzionale non andrà effettuato alcun adeguamento. Per ulteriori dettagli e informazioni si rinvia alla Disciplina.
Prodotti e caratteristiche principali del mercato
Il MT-GAS, è un mercato a termine fisico in negoziazione continua, dove gli operatori acquistano e vendono contratti aventi ad oggetto quantitativi di gas che, al termine del corrispondente periodo di negoziazione, verranno registrati nel sistema PSV dal GME, in qualità di operatore qualificato del PSV, per conto degli operatori stessi, ai sensi della Deliberazione AEEG 525/2012/R/GAS.
Nel MT-GAS, il GME organizza tanti book di negoziazione, ognuno per ciascuna tipologia di prodotto negoziabile. In particolare, le tipologie di prodotti negoziati sono: annuale termico e annuale di calendario, semestrale, trimestrale, mensile, Balance of Month (BoM).
Disciplina del mercato del gas naturale
Disposizioni tecniche di funzionamento MGAS
Manuale per gli operatori della piattaforma MGAS
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