1. Tutte le attività sociali devono essere espletate in conformità alla legge ed ai regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui si svolgono ed, in ragione delle peculiari funzioni istituzionali assegnate al GME, alla normativa di riferimento, nonché alla normativa aziendale.
2. Tutte le operazioni svolte ed in particolare quelle relative all’esercizio di pubblici poteri o all’espletamento del pubblico servizio, trovano idonea rappresentazione documentale o sono adeguatamente ricostruibili e verificabili.
3. Tutti i fatti di gestione sono adeguatamente documentati al fine di fornire una rappresentazione contabile che rifletta la natura e la sostanza dell’operazione, secondo le prescrizioni di legge, regolamentari ed i principi contabili dettati dagli organismi competenti. GME ha come valore essenziale l’osservanza dei principi di veridicità e correttezza in relazione a qualunque documento nel quale si evidenziano elementi economici, patrimoniali o finanziari relativi alla stessa, nel pieno rispetto delle norme vigenti.
Tutti i dipendenti e soggetti terzi coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari devono assicurare la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché la accuratezza dei dati e delle elaborazioni.
I dipendenti e coloro che agiscono nell’interesse del GME dovranno rispettare la normativa in materia societaria, uniformando la propria condotta a quanto previsto dal codice civile ed in particolare dagli artt. 2621 “False comunicazioni sociali”, , 2625 comma 2 “Impedito controllo”, 2626 “Indebita restituzione dei conferimenti”, 2627 “Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”, 2628 “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”, 2629 “Operazioni in pregiudizio dei creditori”, 2629 bis “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”, 2632 “Formazione fittizia del capitale”, 2633 “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”, 2635 “Corruzione tra privati”, 2636 “Illecita influenza sull’assemblea”, 2637 “Aggiotaggio”, 2638 commi 1 e 2 “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”.
I dipendenti e coloro che agiscono nell’interesse del GME dovranno osservare la normativa in materia di Abusi di mercato nel rispetto di quanto statuito negli art. 184 “Abuso di informazioni privilegiate” e 185 “Manipolazioni di mercato” del d. Lgs. 58/98 e s.m.i.
Tutti i dipendenti e coloro che agiscono nell’interesse del GME dovranno altresì rispettare la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 39/2013.
4. La selezione dei fornitori, la determinazione delle condizioni di acquisto e la gestione dei rapporti contrattuali sono effettuate secondo le norme di legge ed i regolamenti di riferimento, ove esistenti, secondo i principi e le procedure interne all’uopo stabilite.
5. La selezione, la formazione, la gestione e lo sviluppo del personale dipendente sono effettuate senza discriminazione alcuna, secondo criteri di merito, di competenza e di professionalità.
6. La selezione dei collaboratori esterni è effettuata - secondo criteri di merito, competenza e professionalità, rispondenti alle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità - tra persone ed imprese con buona reputazione che si atterranno ai principi e alle direttive del presente Codice. La gestione dei rapporti instaurati con gli stessi si ispira ai medesimi principi. La definizione di rapporti contrattuali con i fornitori e con i collaboratori esterni e lavoratori autonomi è condizionata alla previsione del rispetto dei principi etici espressi nel presente Codice.
7. La tutela delle pari opportunità, il rispetto e l’attenzione verso i disabili, la prevenzione dei rischi, la tutela dell’ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento nonché la salute e la sicurezza nello svolgimento delle attività sociali sono considerate un impegno prioritario e costante. Tutte le attività della Società sono svolte nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro , anche, in particolare, allo specifico fine di impedire i delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
In materia di salute e sicurezza sul lavoro, le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, sia operativo che apicale, sono assunte ed attuate sulla base dei seguenti principi e criteri fondamentali (ex art. 6 commi 1 e 2 della Direttiva europea n. 89/391):
- evitare i rischi
- valutare i rischi che non possono essere evitati
- combattere i rischi alla fonte
- adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
Tali principi sono utilizzati dalla Società per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d’informazione e formazione, nonché l’approntamento di un’organizzazione e dei mezzi necessari.
8. Le pratiche di corruzione e concussione, i favori illegittimi, i pagamenti illeciti, i comportamenti collusivi, le sollecitazioni dirette e/o attraverso terzi di vantaggi personali e di carriera, anche al fine di ottenere progressioni nell’inquadramento o attribuzioni di funzioni diverse all’interno del GME, per sé o per altri posti in essere sia direttamente sia tramite persone che agiscono per conto della Società, in Italia e all’estero sono contrari ai principi del GME e contrari a quanto stabilito dalla Legge 190/2012.
9. È contrario all’etica del GME offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione o con soggetti incaricati di un pubblico servizio. Quando è in corso una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto che coinvolga anche la Pubblica Amministrazione o soggetti incaricati di un pubblico servizio, non si deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni delle parti, comprese quelle dei funzionari che trattano per conto della Pubblica Amministrazione o dell’incaricato di pubblico servizio. In ogni caso l’agire del GME è improntato alla massima prudenza come criterio generale che deve caratterizzare tutte le attività.
10. Nel caso specifico dell’effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione o con soggetti incaricati di un pubblico servizio, la Società opera nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti incaricati di un pubblico servizio, il GME non ricorre a consulenti o ad altri soggetti nei confronti dei quali si possa creare un conflitto d’interesse. Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione o con soggetti incaricati di un pubblico servizio, non sono intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:
- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione o soggetti incaricati di un pubblico servizio a titolo personale;
- offrire omaggi, salvo quanto riportato all’articolo 10.3;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti.
Tutte le predette regole di comportamento relative ai rapporti con membri della Pubblica Amministrazione devono essere osservate anche con riferimento ai membri degli Organi della Unione Europea e di funzionari dell’Unione Europea e di Stati esteri.
11. Non è consentito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altro ente pubblico o dall’Unione Europea; è fatto altresì divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omettere informazioni dovute, e comunque porre in essere alcun artificio o raggiro al fine di conseguire le predette erogazioni o qualunque ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.
12. I fatti rappresentati e la documentazione presentata per l’ottenimento di finanziamenti, contributi, sovvenzioni o agevolazioni devono essere veritieri, accurati e completi.
13. É fatto divieto a tutti i dipendenti ed ai collaboratori della società che, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente accedono a sistemi informatici o telematici della Pubblica Amministrazione di alterarne in qualsiasi modo il funzionamento intervenendo senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi.
14. Il GME non contribuisce al finanziamento di partiti, movimenti, comitati politici o di singoli candidati, nonché di organizzazioni sindacali o loro rappresentanti, salvo, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, quanto previsto dalle normative specifiche vigenti.
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