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21/12/2012

Modalità di adempimento degli obblighi di cui all’articolo 8.4 della delibera ARG/elt 115/08 (TIMM) – Integrazioni ed emendamenti


1.  Premessa
L’articolo 8, comma 8.4, della deliberazione ARG/elt 115/08 e ss. mm. ii. (di seguito TIMM) dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEG) stabilisce che “entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di negoziazione, gli operatori di mercato rilevanti dichiarano a GME, con le modalità dallo stesso definite, le informazioni rilevanti relative alle vendite e agli acquisti di contratti a termine sull’energia elettrica negoziata nel mercato elettrico conclusi dai medesimi operatori, anche indirettamente tramite qualsiasi tipo di intermediazione”.
Al fine di acquisire le predette informazioni e conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3.4ter, del TIMM, il GME ha predisposto la Piattaforma Dati Esterni (di seguito PDE), operativa a partire dal 1 gennaio 2010, attraverso la quale gli operatori di mercato inviano i contratti di cui al comma 8.4 del TIMM, secondo le modalità indicate dallo stesso GME.
Con successive comunicazioni congiunte, l’AEEG e il GME hanno definito e specificato le informazioni da includere nei contratti oggetto di trasmissione, la loro modalità di trasmissione attraverso la PDE, nonché la lista degli operatori di mercato rilevanti, soggetti cioè all’obbligo di comunicazione di cui al comma 8.4 del TIMM (Home/Monitoraggio-e-REMIT/PDE/ComeOperare/ComunicazioniOperatori/REMIT).
Su indicazione dell’AEEG, il GME ha predisposto un’analisi qualitativa dei contratti finora raccolti sulla PDE, con l’obiettivo di individuare dichiarazioni che, sulla base delle modalità di compilazione indicate congiuntamente dall’AEEG e dal GME, evidenzino errori materiali o suggeriscano la necessità di interventi dell’operatore mittente.
A seguito di tale analisi, il GME, sempre su indicazione dell’AEEG, ha individuato delle aree di intervento nel processo di gestione della PDE, di seguito dettagliatamente descritte, al fine di migliorare la qualità delle informazioni raccolte ai sensi del comma 8.4 del TIMM e di accrescere le garanzie per gli operatori mittenti circa l’adeguatezza dei loro adempimenti.
 
 
2.  Modifiche delle modalità di raccolta dati e potenziamento delle funzionalità di controllo delle comunicazioni in ingresso
 
Con riferimento alle modalità di raccolta dei dati strumentali alle attività di monitoraggio dell’AEEG, si informano gli operatori di mercato che, a partire dal 01/02/2013, il GME provvederà ad apportare una modifica alla modalità di compilazione di alcuni campi del file xml attraverso il quale avviene la trasmissione dei contratti di cui al comma 8.4 del TIMM e a potenziare delle funzionalità di controllo e di messaggistica previste dalla PDE.
 
In particolare si precisa che:
 
·  La compilazione del campo Mercato organizzato, finora libera e facoltativa, sarà resa obbligatoria in caso di contratti contrassegnati da Tipologia OTCO o STD. Le voci per la compilazione del campo saranno le seguenti: GFI, ICAP, IDEX, MAN, OTCEX, SPC, TFS, TULLET PREBON, VANILLA, VOICE [1].
Si precisa che la Tipologia STD deve essere assegnata a tutti quei contratti stipulati su un mercato organizzato, mentre la Tipologia OTCO deve essere attribuita a tutte le negoziazioni over-the-counter per la cui conclusione siano stati utilizzati i servizi forniti da piattaforme di brokeraggio [2].
·  Si segnala, altresì, che la Piattaforma dei Conti Energia a termine (PCE) non è un mercato organizzato, né una piattaforma di brokeraggio su cui poter concludere contratti, bensì una piattaforma di registrazione di contratti bilaterali già precedentemente stipulati. In quanto tale, quindi, non deve essere annoverata tra le modalità di compilazione del campo Mercato organizzato.
·  Con l’occasione si ricorda che, per ragioni di efficienza, rimangono escluse dall’obbligo di comunicazione tutte le negoziazioni concluse sul Mercato a termine gestito dal GME (MTE). A tal proposito, a rettifica di quanto riportato nei comunicati del 02/04/2009 (nota 1, pag. 2) e del 27/07/2009 e ad integrazione di quanto riportato nel comunicato del 04/12/2009 (nel paragrafo “Operatori soggetti agli obblighi di comunicazione a GME”), si comunica che tutti i contratti stipulati OTC/OTCO e successivamente registrati sul MTE a fini di clearing, devono essere trasmessi alla PDE secondo le modalità indicate nel comunicato del 27/7/2009. Resta inteso che i contratti OTC dovranno avere il campo  Mercato organizzato non compilato, mentre nel caso di contratti OTCO il campo Mercato organizzato dovrà riportare il nome della piattaforma di brokeraggio su cui i contratti sono stati stipulati (elenco previsto dal GME). Non deve, quindi, essere trasmessa alla PDE la successiva registrazione sul MTE, al fine di evitare una duplicazione del contratto già inviato.
·  Nel caso di trasmissione di contratti di importazione, si precisa che il campo Struttura del contratto deve essere compilato con la voce ALTRO. Viene altresì richiesto agli operatori di utilizzare il campo Descrizione per dettagliare il Paese di origine del contratto trasmesso (ad es.: Import – Francia).
 
Rimangono invariate le specifiche di compilazione di tutti gli altri campi del contratto, riportate nei comunicati precedentemente pubblicati dall’AEEG e dal GME richiamati al successivo paragrafo 4.
 
Al fine di ridurre la quantità di dichiarazioni contenenti dati ed informazioni formalmente non coerenti con i criteri di compilazione indicati dall’AEEG e dal GME, sarà potenziata la funzione di verifica svolta dalla PDE, effettuando oltre ai controlli di congruità tecnica già eseguiti dalla Piattaforma sulla struttura del file xml, anche verifiche formali relative al contenuto delle dichiarazioni trasmesse.
La PDE respingerà in sede di registrazione tutte le dichiarazioni formalmente irregolari, segnalando contestualmente all’operatore, attraverso un messaggio di ritorno, le motivazioni di tale rifiuto.
 
Non saranno, pertanto, accettate comunicazioni che indicano:
 
·  campo Mercato organizzato uguale a MTE, per quanto già precedentemente precisato;
 
·  campo Mercato organizzato compilato e campo Tipologia uguale a OTC, non prevedendo contratti di questo tipo l’utilizzo di un mercato organizzato;
 
·  campo Tipologia uguale a STD/OTCO e campo Mercato organizzato non compilato o non presente nella lista, in quanto le tipologie STD e OTCO necessitano per la loro stipula di un mercato organizzato;
·  campo Mercato organizzato uguale a IDEX e campo Tipologia diverso da STD, ovvero campo Struttura diverso da FUTURE, ovvero campo Prezzo di riferimento diverso da PUN, ovvero campo Indicizzato uguale a 1, ovvero campo Flessibile uguale a 1. Per propria natura, infatti, i contratti scambiati su un mercato a termine regolamentato prevedono un prezzo fisso regolato per contanti, hanno il prezzo del mercato a pronti (Pun o Pz) come prezzo di riferimento e non possono essere né indicizzati, né flessibili;
 
·  campo Struttura uguale a OPZIONE e campo Premio non valorizzato o valorizzato a 0, in quanto per propria natura un’opzione deve avere un premio;
 
·  campo Premio valorizzato e campo Struttura diverso da OPZIONE, in quanto il premio viene fissato soltanto nel caso di opzioni;
·  campo Indicizzato uguale a 1 e campo Frequenza di indicizzazione non valorizzato, in quanto la frequenza di indicizzazione risulta necessaria per quantificare il numero di invii ex-post previsto per i contratti indicizzati;
 
·  campo Frequenza di indicizzazione valorizzato e campo Indicizzato uguale a 0;
 
·  campo Controparte elettrica uguale a 0 e campo Controparte compilato con un codice SDC;
 
·  campo Tipologia uguale a STD e campo Struttura uguale a ALTRO, ovvero campo Indicizzato uguale a 1, ovvero campo Flessibile uguale a 1, in quanto per propria natura contratti a tipologia STD hanno struttura definita e non possono risultare né indicizzati, né flessibili;
·  campo Flessibile uguale a zero e campo Quantità ex-post valorizzato e maggiore di zero, in quanto solo per i contratti flessibili è prevista la facoltà dell’invio dei volumi ex-post;
·  campo Data di stipula valorizzato con una data che risulta successiva alla prima data indicata nel campo Data del contratto, in quanto, per natura, la data di stipula del contratto deve essere anteriore alla data di inizio del contratto;
 
·  nel caso di contratti non inviati da operatori istituzionali, campo Controparte valorizzato con un codice SDC appartenente ad un operatore istituzionale (IDGME, IDGRTN, IDAU, IDTSO), in quanto tali contratti devono essere inviati alla PDE dagli operatori istituzionali.
 
Al fine di facilitare il recepimento delle modifiche sarà  prevista, a partire dal 01/01/2013 una fase di prove, durante la quale gli operatori potranno testare la conformità dei file XML alle specifiche sopra citate all’indirizzo https://provepde.ipex.it.
Dal 01/02/2013 le modifiche saranno rese operative sulla piattaforma messa a disposizione dal GME all’indirizzo https://pde.ipex.it
 
 
 
3.  Gestione delle utenze PDE
Resta confermata la procedura di abilitazione degli utenti alla PDE descritta nel comunicato del GME del 27/07/2009. Relativamente al processo di abilitazione, i requisiti di riservatezza imposti dalla sensibilità dei dati trasmessi risultano garantiti dall’utilizzo di strumenti di web security (posta elettronica certificata e firma digitale del rappresentante legale della Società richiedente) (Home/MediaGME/ArchivioNews?id==33).
La richiesta di disabilitazione di un’utenza obsoleta dovrà essere inviata, tramite PEC, dalla Società richiedente all’indirizzo PEC monitoraggio@pec.mercatoelettrico.org del GME, che provvederà a eseguire la disabilitazione, inviando in risposta una e-mail di conferma di avvenuta disabilitazione.
La responsabilità del controllo delle utenze abilitate e della loro eventuale disabilitazione è a carico della Società richiedente.
Il GME predisporrà una procedura di controllo periodico delle utenze collegate alle Società presenti sulla piattaforma, al fine di verificare la validità delle loro abilitazioni attive.
Nell’esecuzione di tale procedura, il GME invierà, tramite l’indirizzo PEC monitoraggio@pec.mercatoelettrico.org all’indirizzo PEC di ciascuna Società, una richiesta di verifica delle utenze PDE ad essa assegnate.
L’esito della verifica sarà comunicato dalla Società interessata al GME, utilizzando i medesimi indirizzi PEC. L’eventuale richiesta di disabilitazione di utenze obsolete dovrà seguire la procedura precedentemente descritta.
L’assenza di risposta, o comunque di segnalazioni, alla richiesta di verifica avanzata dal GME sarà interpretata come conferma delle abilitazioni risultanti.
 
 
 
4.  Elenco dei comunicati pubblicati congiuntamente dall’AEEG e dal GME a supporto della trasmissione e della compilazione dei contratti da inviare al GME ai sensi dell’art. 8.4 del TIMM

Comunicato del 02/04/2009

Presentazioni del 30/06/2009

Comunicato del 27/07/2009

Comunicato del 04/12/2009

Comunicato del 15/12/2009

Comunicato del 12/02/2010
 
Per chiarimenti e/o dubbi contattare i seguenti riferimenti:
monitoraggio@mercatoelettrico.org
alberto.garino@mercatoelettrico.org, interno tel: 06-80124164.
 


[1] Nel caso in cui il contratto da dichiarare fosse stato stipulato su piattaforme di negoziazione diverse da quelle previste, l’operatore deve darne notizia al GME che provvederà ad estendere e aggiornare la lista delle voci.

[2] A mero titolo di esempio, una contrattazione conclusa su IDEX deve essere comunicata con Tipologia STD, mentre una negoziazione conclusa su TFS deve presentare Tipologia OTCO. Si precisa che sono ritenute piattaforme di brokeraggio tutte quelle elencate nel campo Mercato organizzato ad eccezione di IDEX. 


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