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Mercato Certificati Verdi

In applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012 (cd. Decreto FER elettriche) e, in particolare, delle previsioni adottate in attuazione dell’art. 24 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, in tema di cessazione del meccanismo dei certificati verdi, in data 30 giugno 2016 è cessata l’operativitá dei sistemi e delle piattaforme di negoziazione relativi al Mercato dei certificati verdi (MCV) ed alla Piattaforma per la registrazione delle transazioni bilaterali dei certificati verdi (PBCV).

Il meccanismo dei certificati verdi (CV) costituisce una forma di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e si basa sull’obbligo, posto dalla normativa a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere annualmente nel sistema elettrico nazionale una quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il CV, che attesta convenzionalmente la produzione di 1 MWh di energia rinnovabile è emesso dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE su richiesta del titolare di un impianto qualificato IAFR (impianto alimentato da fonti rinnovabili) ed è un titolo negoziabile del valore di 1 MWh.
L’obbligo può essere soddisfatto anche attraverso l’acquisto di CV, corrispondenti alla quota dovuta,  comprovanti la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili effettuata da altri soggetti.

Il D. lgs. 79/99, art. 11, prevede che, dal 2002, produttori e importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili hanno l’obbligo di immettere ogni anno in rete una quota di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tale quota è pari al 2% dell’energia elettrica prodotta o importata da fonte non rinnovabile nell’anno precedente, eccedente i 100 GWh/anno.

A partire dal 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili da immettere in rete nell’anno successivo è stata incrementata dello 0,35% annuo. La Legge Finanziaria 2008 ha successivamente previsto che nel periodo 2007-2012, la quota fosse incrementata dello 0,75% annuo.

Secondo quanto disposto dalla legge 244/07, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti entrati in esercizio o ripotenziati a partire dal 1° aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007, ha diritto alla certificazione di produzione da fonti rinnovabili (certificato verde) per i primi dodici anni di esercizio. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti entrati in esercizio o ripotenziati a partire dal 1° gennaio 2008, invece, ha diritto alla certificazione di produzione da fonti rinnovabili per i primi quindici anni di esercizio.

Per gli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007 di potenza nominale media annua superiore a 1 MW e a 0,2 MW per gli impianti eolici, il GSE rilascia i CV per 15 anni, moltiplicando l'energia netta  riconosciuta all'intervento effettuato per le costanti, differenziate per fonte, della Tabella 2 della Legge Finanziaria 2008 successivamente aggiornata dalla Legge 23/07/2009 n.99 come sotto riportato:
 

FonteCoefficiente
1Eolica per impianti di taglia superiore a 200KW1,00
1bisEolica Offshore1,50
3Geotermica0,90
4Moto ondoso e maremotrice1,80
5Idraulica diversa da quella del punto precedente1,00
6Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo*1,30
7Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta1,80
8Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente0,80

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