Il GME, successivamente alla chiusura della sessione di riferimento ed entro il termine fissato nella DTF n. 04 CIC, provvede:
- alla chiusura dei crediti vantati nei confronti degli operatori propri debitori utilizzando, fino a capienza, il deposito disponibile dagli stessi versato;
- alla restituzione delle somme versate a garanzia risultate eccedenti rispetto agli acquisti effettuati nella sessione;
- alla liquidazione delle partite debitorie nei confronti degli operatori venditori purché sia stata ricevuta la relativa fattura.