Ai fini della regolazione dei pagamenti, il GME determina, per ogni operatore che sia stato acquirente e venditore, la posizione netta (debitrice o creditrice) nei confronti del GME stesso, sulla base degli importi, comprensivi di IVA ove applicabile, afferenti alle fatture emesse e ricevute dal GME relativamente allo stesso periodo di fatturazione (singola sessione di mercato), a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
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che la fattura attiva dell’operatore pervenga al GME entro il termine fissato dalle DTF;
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che la fattura attiva del GME pervenga all’operatore PA, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative,
entro il termine fissato dalle DTF.
Qualora la fattura attiva del GME non pervenga all’operatore PA entro i termini di cui al precedente paragrafo 4, il GME posticipa la compensazione degli importi comprensivi di IVA, ove applicabile, al momento dell’avvenuta ricezione della fattura da parte della PA.
Il GME entro il terzo giorno successivo alla chiusura della sessione di riferimento provvede:
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alla chiusura dei crediti vantati nei confronti degli operatori propri debitori utilizzando fino a capienza il deposito disponibile dagli stessi versato;
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alla restituzione delle somme versate a garanzia risultate eccedenti rispetto agli acquisti effettuati nella sessione;
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alla liquidazione delle partite debitorie nei confronti degli operatori venditori purché sia stata ricevuta fattura.
Nei confronti dell’ operatore PA creditore netto il pagamento verrà effettuato entro il giorno lavorativo successivo alla determinazione della posizione netta.
L’effettuazione degli ordini di pagamento avviene tramite “bonifici di importo rilevante” (BIR). Nell’ipotesi in cui non sia possibile effettuare i pagamenti mediante bonifici di importo rilevante (BIR) perché le norme bancarie, in relazione all’importo, non lo permettono, essi potranno essere eseguiti con la procedura del “Bonifico Urgente”.