Elettricità - Mercati Elettrici
Regolazione dei Pagamenti
FATTURAZIONE MGP E MI FATTURAZIONE MTE E MPEG FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI
FISCALITÀ CESSIONI DI ENERGIA A PREZZO UNITARIO NEGATIVO E PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONSEGUENTI ALLE CESSIONI DI ENERGIA A PREZZO UNITARIO NEGATIVO ALIQUOTA IVA RIDOTTA REVERSE CHARGE SPLIT PAYMENT SULLE TRANSAZIONI DI ENERGIA ELETTRICA APPLICAZIONE IVA AI CORRISPETTIVI FATTURATI DAL GME
Considerata W la settimana in cui l’energia oggetto di negoziazione sul MGP e sul MI (MI-A e MI-XBID) è andata in consegna, il periodo di fatturazione delle relative partite economiche è il mese di calendario in cui tali partite sono state regolate finanziariamente. Per ogni periodo di fatturazione, entro i termini stabiliti nelle DTF, il GME mette a disposizione:
Entro i termini stabiliti nella DTF n. 08 ME, il GME:
Lo scambio delle comunicazioni relative alle fatture proforma e delle fatture, fra il GME e gli operatori, avviene attraverso la messa a disposizione sulla piattaforma informatica "SetService". Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, le fatture sono trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).
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Considerato "M" il mese di calendario relativo alle transazioni concluse sul MPEG e sul MTE, il GME provvede, nel mese "M+1" ed entro i termini stabiliti nelle DTF:
Nel mese "M+2", entro i termini stabiliti nelle DTF, il GME:
Considerato “M” il mese di calendario relativo alle transazioni concluse sul mercato elettrico, nel mese “M+1” ed entro i termini stabiliti nelle DTF, il GME provvede a mettere a disposizione degli operatori una o più comunicazioni di fattura proforma per i corrispettivi variabili dovuti a fronte di ogni MWh scambiato su MGP, MI, MPEG e MTE. Il GME emette ad ogni operatore una o più fatture relative ai corrispettivi maturati per le transazioni concluse nel mese M secondo le seguenti tempistiche:
I corrispettivi variabili dovuti per i servizi erogati dal GME sul MSD sono fatturati a seguito della chiusura del mercato di bilanciamento (MB). Con riferimento alla fatturazione degli altri corrispettivi previsti sul Mercato Elettrico il GME emette ad ogni operatore la fattura per:
Lo scambio delle fatture fra il GME e gli operatori avviene attraverso la messa a disposizione sulla piattaforma informatica "SetService". Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, le fatture sono trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).
La Legge n. 239 del 23 agosto 2004 di “Riordino del settore energetico”, in vigore dal 28 settembre 2004, detta disposizioni puntuali relativamente al trattamento fiscale delle operazioni effettuate sul mercato elettrico. In particolare, il comma 38 dell’art. 1 di tale Legge dispone che “Le operazioni effettuate sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si considerano effettuate, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo il disposto del quarto comma del medesimo articolo 6”. L’elenco e la descrizione dei codici IVA utilizzati del GME per la fatturazione delle partite economiche e dei corrispettivi è consultabile qui.
Le cessioni di energia concluse con prezzo unitario negativo sono qualificate ai fini IVA operazioni non soggette in quanto fuori campo di applicazione IVA. Le prestazioni di servizio conseguenti alla conclusione di transazioni di energia con prezzo unitario negativo sono qualificate prestazioni di servizio generiche la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo in cui è stabilito il committente così come previsto dall’articolo 7ter del D.P.R. 633/72, che recepisce l’articolo 44 della Dir. 2006/112/CE. Pertanto, il GME, in considerazione dell’energia acquistata ad un prezzo unitario negativo, emette la fattura come di seguito:
L’operatore, in considerazione dell’energia acquistata ad un prezzo unitario negativo, emette nei confronti del GME la fattura come di seguito:
Gli operatori che vogliono ricevere fattura con aliquota IVA ridotta poiché si configurano quali clienti grossisti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, devono presentare una dichiarazione attestante il proprio status di cliente grossista. Un esempio di dichiarazione per lo status di cliente grossista è reperibile qui. Gli operatori che vogliono ricevere fattura con aliquota IVA ridotta, poiché titolari di punti di prelievo per energia destinata ad uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili ovvero destinata al funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione, devono presentare una dichiarazione che attesti che l’energia elettrica prelevata da questi punti è destinata ai suddetti usi.
La territorialità della cessione di energia elettrica è disciplinata dall’articolo 7bis, comma 3, del D.P.R. 633/72 che recepisce gli articoli 38 e 39 della Dir. 2006/112/CE e ss.mm.ii.. Gli operatori stabiliti in Italia che vogliono ricevere fattura in regime di reverse charge devono presentare una dichiarazione attestante il proprio status di soggetto passivo-rivenditore per ciascuna singola offerta presentata e in ogni caso fino a revoca. Per le vendite effettuate dal GME nei confronti di operatori italiani soggetti passivi-rivenditori, il GME emette una fattura senza applicazione dell’IVA. È l’operatore, in questo caso, ad applicare il reverse charge. Un esempio di dichiarazione per lo status di soggetto passivo-rivenditore è reperibile qui. Gli operatori, per le vendite di energia effettuate sul mercato elettrico, emettono fattura senza applicazione dell’IVA nei confronti del GME, che è in possesso dello status di soggetto passivo-rivenditore di cui all’ articolo 7-bis del D.P.R. 633/72. Il GME assolve l’IVA applicando il reverse charge. Per le vendite effettuate dal GME nei confronti di operatori comunitari e di operatori extracomunitari, il GME emette una fattura con applicazione del regime IVA associato alla posizione soggettiva ai fini IVA dichiarata dall’operatore. Un esempio di dichiarazione da operatore estero per l’applicazione dell’IVA in Italia è reperibile qui.
Il sistema di liquidazione dell’IVA denominato “split payment” prevede che, ai sensi dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/72, l’IVA venga corrisposta direttamente all’Erario dal cessionario/committente in relazione ai propri acquisti di beni e servizi territorialmente rilevanti in Italia per i quali lo stesso non è debitore di imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Il GME emette fattura con riferimento a tale sistema per le cessioni di energia elettrica effettuate nei confronti degli operatori stabiliti in Italia che attestino, mediante presentazione di apposita autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00, di rientrare nel perimetro di applicazione dello split payment e che non si siano qualificati, per le medesime operazioni, soggetto passivo-rivenditore ovvero esportatore abituale. Un esempio di dichiarazione per lo status di operatore soggetto a split payment è reperibile qui.
I corrispettivi del GME sono qualificati come prestazioni di servizio generiche la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo in cui è stabilito il committente così come previsto dall’articolo 7ter del D.P.R. 633/72, che recepisce l’articolo 44 della Dir. 2006/112/CE. Pertanto, il GME emette fattura con IVA nella misura ordinaria quando il committente è un soggetto stabilito in Italia, salvo il caso in cui il committente italiano sia un esportatore abituale, nei confronti del quale è emessa una fattura senza IVA. Il GME emette invece fattura senza IVA quando il committente è un operatore comunitario soggetto passivo nel proprio Paese. È l’operatore, in questo caso, ad applicare il reverse charge. Nel caso di operatore extracomunitario, il GME emette una fattura senza applicazione dell’IVA. Il GME emette fattura per i corrispettivi, facendo riferimento al sistema di liquidazione dell’IVA denominato “split payment”, agli operatori stabiliti in Italia che attestino, mediante presentazione di apposita autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00, di rientrare nel perimetro di applicazione dello split payment. Un esempio di dichiarazione per lo status di operatore soggetto a split payment è reperibile qui.
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