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Monitoraggio e REMIT

CORRISPETTIVI

Di seguito si riporta la misura dei corrispettivi valida a decorrere dal 1° ottobre 2024 fino al 31 dicembre 2024.

STRUTTURA E MISURA DEI CORRISPETTIVI PER I SERVIZI RESI DAL GME
RRM SERVIZI PDR CORRISPETTIVO
GME Upload dati esterni 300 €/anno (oltre IVA, ove applicabile)

 

CORRISPETTIVI DOVUTI AD ACER AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2019/942

Gli operatori PDR, versano al GME un corrispettivo variabile determinato secondo quanto previsto dalla Decisione (UE) 2020/2152 della CE del 17 dicembre 2020, e dipendente dal numero di record trasmessi ad ACER nell’anno precedente. Il calcolo di tale fee è effettuato sulla base di due differenti data cluster:


  1. il data cluster 1, che include tutte le operazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014, compiute da ciascun operatore avvalendosi di uno specifico Organized Market Place (OMP) e tutte le operazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 relativie a ciascun operatore;
  2. il data cluster 2, che include tutte le operazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) compiute da ciascun operatore al di fuori di un OMP.

L’ammontare della records based fee - determinato per ciascun anno sulla base dei record trasmessi ad ACER nell’anno precedente - è rettificato, in aumento o in diminuzione, di un ammontare pari alla differenza tra quest’ultimo e la records based fee determinata sulla base dei record di transazioni effettivamente trasmessi ad ACER in ciasun anno.

Con riferimento alla suddetta componente variabile, l’importo da corrispondere è calcolato sulla base delle fasce individuate nelle seguenti tabelle:

Numero di record per RRM e per operatore con riferimento al data cluster 1 Corrispettivo annuo (euro)
da 1 a 1.000 250
da 1.001 a 10.000 500
da 10.001 a 100.000 1000
da 100.001 a 1.000.000 2.000
da 1.000.001 a 10.000.000 4.000
da 10.000.001 a 100.000.000 8.000
oltre 100.000.000 16.000
Numero di record per RRM e per operatore con riferimento al data cluster 2 Corrispettivo annuo (euro)
da 1 a 100 250
da 101 a 1.000 500
da 1.001 a 10.000 1000
da 10.001 a 100.000 2.000
da 100.001 a 1.000.000 4.000
da 1.000.001 a 10.000.000 8.000
oltre 10.000.000 16.000

 

La records based-fee è quantificata singolarmente per ciascuno dei predetti operatori PDR sulla base dei suddetti criteri individuati dalla CE e addebitata agli stessi unitamente all’importo dell’IVA, ove applicabile.

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REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dagli operatori mediante SEPA Credit Transfer con Priority o procedure equivalenti a favore del GME entro l'ultimo giorno del mese di emissione della fattura con valuta beneficiario lo stesso giorno.

Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato sul seguente conto corrente intestato al GME:

Banca Popolare di Sondrio
IBAN IT58 E056 9603 2110 0000 7210 X36
SWIFT CODE POSOIT22


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ASPETTI CONTABILI E FISCALI

FATTURAZIONE

Il GME emette ad ogni operatore la fattura relativa al corrispettivo fisso annuo OMPR PDR e al corrispettivo records based-fee, entro il decimo giorno lavorativo dalla fine del trimestre in cui cade la data di efficacia del contratto PDR, e successivamente ogni dodici mesi.

Lo scambio delle fatture fra il GME e gli operatori avviene attraverso la messa a disposizione sulla piattaforma informatica ”SetService”. Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, le fatture sono trasmesse dal GME agli operatori attraverso il Sistema di interscambio (SDI).

 

FISCALITÀ

I corrispettivi fatturati dal GME per i servizi forniti sulla PDR sono qualificati prestazioni di servizio la cui assoggettabilità ad IVA dipende dal luogo in cui è stabilito il committente.

Pertanto, il GME emette fattura con IVA nella misura ordinaria quando il committente è un soggetto stabilito in Italia; qualora il committente italiano dichiari di essere “esportatore abituale” inviando al GME la relativa dichiarazione di intento, il GME emette una fattura senza applicazione dell’IVA.

Il GME emette invece fattura senza IVA quando il committente è un operatore comunitario soggetto passivo nel proprio Paese. È l'operatore, in questo caso, ad applicare il reverse charge.

Nel caso di operatore extracomunitario, il GME emette una fattura senza applicazione dell’IVA.

Gli operatori stabiliti in Italia per i quali trova applicazione il sistema di liquidazione dell'IVA denominato "split payment" sono tenuti a presentare al GME apposita autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00 attestante il proprio status in merito.

Un esempio di dichiarazione per lo status di operatore soggetto a split payment è reperibile qui.

L’elenco e la descrizione dei codici IVA utilizzati del GME per la fatturazione dei corrispettivi è consultabile qui.

 

Monitoraggio costante dei mercati

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