Articolo 8, comma 4, della delibera ARG/elt 115/08 come successivamente modificata e integrata dalla delibera ARG/elt 60/09 (di seguito: TIMM)
3 dicembre 2009
Con riferimento agli adempimenti previsti dall’articolo 8, comma 4, del TIMM, si comunica la lista degli operatori di mercato rilevanti - soggetti all'obbligo di comunicazione a GME degli acquisiti e delle vendite di contratti a termine – identificati dall’Autorità secondo i criteri di cui ai commi 1.1 e 8.4.
LISTA
Gruppo Alpiq
ALPIQ Energia Italia Spa; AAR e TICINO SA di Elettricità; ENERG.IT Spa.
Gruppo E.ON
E.ON Energy Trading SE; E.ON Energy Trading Spa; E.ON Energia Spa; E.ON Produzione Spa; E.ON Italia Power & Fuel Srl; E.ON Europa Power & Fuel Srl; MPE Energia Spa.
Gruppo EGL
Egl-Italia Spa; Elektrizitats-Gesellschaft Laufenburg AG
Gruppo Enel
Enel Produzione Spa; Enel Trade Spa; Enel Energia Spa; Enel Spa.
Gruppo Eni
ENI Spa; EniServizi Spa; Enipower Spa; Enipower Mantova Spa; Società Enipower Ferrara (S.E.F) Srl.
Gruppo Hera
HERA Trading Srl; Hera Comm Srl.
Gruppo Raetia
Rezia Energia Italia Spa; Dynameeting Spa; SET Spa.
Gruppo CVA
C.V.A. Trading Srl; Idroenergia Scrl; Idroelettrica Scrl.
Singoli Operatori
A2A Trading Srl.
ACEAELECTRABEL Trading Spa.
Acquirente Unico Spa.
Edison Trading Spa.
Energetic source Spa.
Exergia Spa.
Gestore dei Servizi Energetici Spa.
Green Network Spa.
Iride Mercato Spa.
Sorgenia Spa.
Tirreno Power Spa.
Operatori soggetti agli obblighi di comunicazione a GME
Con riferimento agli adempimenti previsti dall’articolo 8.4 del TIMM, si avvisano altresì gli operatori che le modalità di comunicazione dei dati al GME indicate nei comunicati dell’Autorità e del GME del 27 luglio 2009 sono state ulteriormente aggiornate al fine di minimizzare gli oneri operativi a carico degli operatori stessi.
Come specificato nei predetti comunicati del 27 luglio 2009, l'obbligo di comunicazione al GME dei contratti di cui all'articolo 8.4 deve essere assolto dalla parte che riveste la qualifica di operatore di mercato rilevante, come definito ai sensi dell'articolo 1 del TIMM. Qualora entrambe le parti di un contratto rivestano la qualifica di operatore di mercato rilevante, l'obbligo deve essere assolto convenzionalmente dal solo soggetto cedente.
Si ritiene tuttavia, per ragioni di efficienza, di fare eccezione alla predetta convenzione per i contratti stipulati con uno fra i seguenti soggetti istituzionali del sistema elettrico: Terna Spa, Gestore dei Mercati Energetici Spa (GME), Gestore dei Servizi Energetici Spa (GSE) e Acquirente Unico Spa. In tali casi, l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 8.4 ricade sui predetti soggetti istituzionali. Con riferimento alle transazioni effettuate su MTE, si precisa che tale eccezione trova applicazione esclusivamente per i contratti stipulati sulla medesima piattaforma e non per i contratti bilaterali inseriti nella medesima piattaforma ai soli fini di avvalersi del servizio di clearing offerto da GME. Tale eccezione non trova ovviamente applicazione per i contratti stipulati con controparti centrali (ad esempio: Borsa Italiana) che non sono soggetti istituzionali del sistema elettrico.
Contratti non oggetto di comunicazione a GME
Alla luce delle numerose richieste di chiarimenti pervenute all’Autorità da molteplici operatori in merito ai dati e alle informazioni da comunicare a GME, si precisa quanto segue.
1) Gli operatori di mercato rilevanti non sono tenuti a comunicare i dati e le informazioni relative a contratti che prevedano la somministrazione di energia elettrica al cliente finale sul punto di prelievo. Al riguardo si puntualizza che sono assimilabili a contratti di somministrazione al cliente finale i contratti sottoscritti da un operatore di mercato rilevante con soggetti terzi che, pur rivestendo il ruolo di utenti di dispacciamento in prelievo, agiscano nei confronti dei clienti finali titolari di detti punti di prelievo per conto del medesimo operatore di mercato rilevante, anche se in nome proprio, riscuotendo dal medesimo operatore commissioni per l’attività svolta in analogia a quanto previsto dai contratti di agenzia.
2) Gli operatori di mercato rilevanti non sono tenuti a comunicare i dati e le informazioni relative ai contratti stipulati con società appartenenti al medesimo gruppo. Tali contratti saranno eventualmente oggetto di specifiche richieste di informazioni qualora se ne ravvisi l’esigenza. Le informazioni relative alle migliori stime dei prelievi dei clienti finali serviti dalla società di vendita al dettaglio del gruppo cui sono spesso finalizzati i contratti infra-gruppo saranno oggetto di future disposizioni.
Tempistiche della comunicazione a GME
L'avvio delle attività di comunicazione sulla PDE è confermato per il mese di gennaio 2010 relativamente ai contratti stipulati successivamente al 30 novembre 2009.
Il termine per la comunicazione dei contratti stipulati antecedentemente all’1 dicembre 2009 è posticipato al 15 febbraio 2010.